Rischio Amianto. Siglato un protocollo d'intesa tra le organizzazioni Ebsil, Confeuropa Imprese, ONA ONLUS Osservatorio Nazionale sull' Amianto
Siglato il 15.02.2012 un importante accordo tra le associazioni Ebsil, Confeuropa Imprese e Ona Onlus Osservatorio Nazionale Amianto.
L'Osservatorio Nazionale Aminato é da sempre al centro delle cronache per la difesa dei lavoratori e delle famiglie vittime dell'esposizione all'amianto.
Le finalità dell'accordo pongono le basi per creare un sinergico incontro per lo sviluppo positivo ed operativo per perseguire con metodi e strumenti nuovi dal carattere spiccatamente partecipativo, le metodologie organizzative e di prevenzione tecnica per il raggiungimento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli infortuni sui luoghi di lavoro e le malattie professionali sono il risultato di modalità organizzative del lavoro che si fondano sulla mancata valutazione o la sottovalutazione del rischio.
L'accordo promuove l'impegno delle Organizzazioni promotrici, incentivato dal Santo Padre, per l'eliminazione del rischio aminato, con la fattiva collaborazione intrapresa, coinvolgendo le imprese contraddistinte dall'operato etico della rimozione del rischio nei luoghi di lavoro per la finalità di prevenire gli incidenti e le malattie professionali, ma anche le più evidenti conseguenze giudiziarie e risarcitorie per l'impresa ed influire beneficamente sui lavoratori preservandone l'incolumità e la salute.

Testo del protocollo d'intesa Ebsil, Ona Onlus, ConfEuropa Imprese
 
Stato-Regioni. Accordo sulle attrezzature di lavoro e le modalita' di formazione

Stato-Regioni. Accordo sulle attrezzature di lavoro e le modalità di formazione

La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato il 22 febbraio 2012 l'accordo sulle attrezzature di lavoro e le modalità di formazione.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 all'art. 73 comma 5 la Conferenza Stato Regioni determina le attrezzature da lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori e le modalità per il riconoscimento delle abilitazioni, l'individuazione dei soggetti formatori e della durata dei corsi di formazione.
Le attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione, oltre le disposizioni normative già vigenti, sono:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili
- gru a torre
- gru mobile
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- trattori agricoli o forestali
- macchine movimento terra
- pompa per calcestruzzo
I lavoratori dovranno partecipare alle attività formative in orario lavorativo senza sostenere alcun costo.
Per questo tipo di formazione é prevista una "formazione specifica" e non sostitutiva a quella obbligatoria già prevista per tutti i lavoratori.

Visualizza il testo dell'Accordo Stato-Regioni Formazione ed Attrezzature

 

 
I crediti formativi per i medici competenti

Attenzione ai crediti formativi per i medici competenti

In relazione all'approssimarsi della scadenza del 30 giugno p.v. viste le diverse indicazioni di chiarimento legislativo pervenuteci, è opportuno sottolineare l'estrema importanza che riveste il Decreto 4 marzo 2009 (G.U. 26 giugno 2009 - registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2009) in ordine all'esercizio del ruolo di medico competente.

In effetti l'utilizzo della locuzione relativa allo svolgimento del ruolo è proprio l'elemento qualificante che costituisce oggetto del provvedimento in esame.

Specificatamente l'art. 2 del decreto de quo comma 1, enuclea con disarmante chiarezza come l'esercizio del ruolo di Medico Competente sia subordinato all'invio, mediante autocertificazione, del possesso dei titoli e dei requisiti abilitanti all'esercizio del ruolo, pena la cessazione dello svolgimento della attività.

Sostanzialmente, come meglio specificato dal successivo comma, il conseguimento dei crediti formativi nell’arco triennale richiamato dalla norma, diviene elemento fondamentale ed imprescindibile per l’esercizio del ruolo così come richiamato dal D.lgs 81/08 e s.m.i.

Per una maggiore chiarezza espositiva è opportuno ricordare che il monte ore dei crediti previsti dalle attuali disposizioni regolamentanti l’E.C.M. (educazione continua in medicina) preveda un totale di centocinquanta ore di formazione nell’arco del triennio.
Per far salvo l’esercizio del ruolo è, però, fondamentale che il 70% di detto monte orario sia stato realizzato in ordine alla frequenza di corsi relativi ad igiene e sicurezza sul lavoro.

Attenzione dunque perché la disposizione è imperativa ed il mancato rispetto può comportare gravi sanzioni per il professionista interessato.
Come ricordato la disposizione parla di decadenza del ruolo.

Conseguentemente, dunque, anche l’azienda vedrebbe applicate le sanzioni penali previste per la mancata individuazione della figura in esame tra quelle fondamentali previste dalle vigenti disposizioni prevenzionali.

Dott. Fabrizio Bottini - Presidente EBSIL
Direttore Nazionale Ufficio Giuridico FIRAS - SPP

 
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